La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16304/2025, chiarisce che in un sinistro stradale, qualora non sia possibile accertare la dinamica e le colpe, il giudice non può rigettare la domanda per mancanza di prova ma deve applicare d'ufficio la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. Il caso riguardava due società, cessionarie del credito per i danni a un veicolo, che si erano viste respingere la richiesta di risarcimento perché la documentazione probatoria era stata ritirata dal fascicolo di parte. La Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, affermando che, accertata l'esistenza storica del sinistro, l'impossibilità di ricostruirne le modalità impone la ripartizione paritaria della responsabilità.
Continua »