Prescrizione lavoro carcerario: la Cassazione stabilisce quando decorrono i termini
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande importanza nel diritto del lavoro penitenziario: la prescrizione lavoro carcerario. La Suprema Corte ha chiarito in modo definitivo il momento dal quale inizia a decorrere il termine per richiedere le differenze retributive, stabilendo che il rapporto di lavoro del detenuto deve essere considerato unico e continuativo, con importanti conseguenze sulla tutela dei suoi diritti.
I fatti di causa
Un detenuto, impiegato in attività lavorative per l’Amministrazione penitenziaria per un lungo periodo (dal 1997 al 2002), citava in giudizio il Ministero della Giustizia. Egli sosteneva di aver ricevuto una retribuzione, a titolo di mercede, pari solo ai 2/3 di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e chiedeva il pagamento delle differenze.
Mentre il Tribunale di primo grado accoglieva la sua domanda, la Corte d’Appello ribaltava la decisione, ritenendo che il diritto del lavoratore si fosse estinto per prescrizione. Secondo i giudici d’appello, ogni singolo periodo lavorativo costituiva un rapporto a sé stante, e la prescrizione iniziava a decorrere dalla cessazione di ciascuno di essi. Il detenuto, la cui pena terminerà nel 2044, ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
La questione della decorrenza della prescrizione lavoro carcerario
Il nodo centrale della controversia riguardava l’individuazione del dies a quo, ovvero il giorno dal quale far partire il calcolo della prescrizione per i crediti retributivi. Il ricorrente sosteneva che, a causa della sua condizione di soggezione e metus (timore reverenziale) nei confronti dell’amministrazione penitenziaria, il termine di prescrizione non potesse decorrere durante lo svolgimento del rapporto. Inoltre, affermava che il rapporto di lavoro dovesse considerarsi unitario, nonostante le eventuali interruzioni tra un’assegnazione e l’altra, e che l’onere di provare le specifiche interruzioni spettasse al datore di lavoro, ossia al Ministero.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto integralmente il ricorso del detenuto, cassando la sentenza d’appello e decidendo la causa nel merito. I giudici hanno affermato un principio di diritto fondamentale, richiamando una propria recente pronuncia (Cass. n. 5510/2025).
Il rapporto di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario deve essere considerato unico, anche se caratterizzato da periodi di inattività in attesa della “chiamata al lavoro”. Queste interruzioni non frazionano il rapporto in tanti contratti distinti.
Di conseguenza, la prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere non dalla cessazione di ogni singola attività, ma dalla fine definitiva dell’intero rapporto di lavoro. Questo momento può coincidere con la cessazione dello stato di detenzione oppure con il verificarsi di altre situazioni oggettivamente incompatibili con la prosecuzione del lavoro (come il raggiungimento dell’età pensionabile, uno stato di salute invalidante, etc.).
La Corte ha inoltre specificato che l’onere di allegare e dimostrare il momento esatto in cui il rapporto è definitivamente terminato spetta alla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro.
Le conclusioni
Poiché nel caso di specie il detenuto era ancora in stato di detenzione e non risultavano provate altre cause di cessazione del rapporto, la Corte ha concluso che la prescrizione non era mai iniziata a decorrere. La sentenza d’appello è stata quindi annullata e il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma richiesta dal lavoratore, oltre interessi, rivalutazione e spese legali di tutti i gradi di giudizio.
Questa ordinanza rafforza in modo significativo la tutela dei diritti dei lavoratori detenuti, riconoscendo la peculiarità e la continuità del loro rapporto di lavoro e impedendo che la loro condizione di vulnerabilità possa pregiudicare il diritto a una giusta retribuzione.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per i crediti retributivi di un detenuto che lavora in carcere?
La prescrizione inizia a decorrere non dalla cessazione dello stato detentivo, ma dalla fine del rapporto di lavoro, che può coincidere con la fine della detenzione o con altre situazioni oggettive che impediscono la prosecuzione del lavoro (es. età, salute).
Il rapporto di lavoro di un detenuto, anche se con interruzioni, è considerato unico?
Sì, la Corte di Cassazione stabilisce che il rapporto di lavoro va considerato unico e non è frazionato dalle interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della “chiamata al lavoro”.
Su chi ricade l’onere di provare la data di cessazione del rapporto di lavoro del detenuto?
L’onere di allegare e dimostrare il momento in cui il rapporto di lavoro è definitivamente terminato ricade sulla Pubblica Amministrazione (P.A.), in qualità di datore di lavoro.