La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24192/2024, ha stabilito che un avvocato iscritto all'albo, ma non alla Cassa Forense per reddito inferiore a 5.000 euro, non è automaticamente esonerato dall'iscrizione alla gestione separata. Il criterio determinante non è il reddito, ma l'abitualità dell'attività professionale, che il giudice di merito deve accertare. Un reddito basso è solo uno degli indizi, non la prova decisiva per qualificare l'attività come occasionale. La Corte ha quindi cassato la decisione d'appello che escludeva l'obbligo contributivo basandosi unicamente sulla soglia di reddito.
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