Una lavoratrice ha contestato la validità del suo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito un principio fondamentale: non è sufficiente che la motivazione del termine sia specificata correttamente nel contratto (principio di specificità), ma è necessario che il datore di lavoro provi anche l'effettiva e concreta esistenza di tale esigenza al momento dell'assunzione (principio di effettività). La Corte ha cassato la decisione precedente che si era limitata a valutare solo l'aspetto formale della clausola, rinviando il caso a un nuovo esame che verifichi la realtà della ragione sostitutiva.
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