La Corte di Cassazione ha chiarito la prevalenza della notifica via PEC sul domicilio fisico eletto. Nel caso specifico, due condomini si erano visti dichiarare inammissibile l'appello perché tardivo. La notifica della sentenza di primo grado era stata inviata alla cancelleria del tribunale, domicilio fisico eletto, e non all'indirizzo PEC del loro avvocato, anch'esso indicato negli atti. La Suprema Corte ha stabilito che, se viene fornito un indirizzo PEC per le notificazioni, questo diventa l'unico canale valido. Di conseguenza, la notifica fisica era inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione. La Corte ha quindi annullato la decisione e ha riammesso l'appello dei condomini.
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