Un uomo sottoposto al regime di carcere duro ha impugnato il provvedimento che disponeva la proroga della casa di lavoro per la durata di un anno. La difesa ha sostenuto l'incompatibilità della misura a causa di una grave patologia cerebrale e della dichiarata inabilità permanente al lavoro. Inoltre, ha contestato la sussistenza della pericolosità sociale, considerandola basata unicamente su fatti risalenti e comportamenti dei familiari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura di sicurezza. I giudici hanno chiarito che l'inabilità fisica non annulla la funzione rieducativa della struttura penitenziaria. L'amministrazione deve adattare le attività alle capacità residue dell'internato. Inoltre, l'aggressione a un agente di polizia penitenziaria e la mancata dissociazione dal clan mafioso dimostrano la persistenza della pericolosità sociale.
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