Un soggetto, ritenuto amministratore di fatto di una cooperativa, ha impugnato un avviso di accertamento fiscale. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rilevato un vizio procedurale fondamentale: la controversia riguardava una società di fatto, imponendo il **litisconsorzio necessario** di tutti i presunti soci. Poiché gli altri soci non erano stati coinvolti nel giudizio, la Corte ha dichiarato la nullità di entrambe le sentenze di merito, rinviando la causa al primo grado per integrare correttamente il contraddittorio.
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