Una contribuente ha erroneamente indicato una quota di partecipazione societaria del 10% anziché del 3% nella propria dichiarazione dei redditi. A seguito del controllo automatizzato, l'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10232/2024, ha stabilito che in un caso del genere, riguardante un mero errore personale della contribuente e non l'accertamento del reddito societario, è escluso il litisconsorzio necessario con gli altri soci e la società. La questione è di natura personale e non incide sulla posizione fiscale degli altri soggetti.
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