Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio processuale. Un imputato aveva presentato ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. Successivamente, lo stesso giudice che aveva emesso la sentenza ne correggeva d'ufficio alcuni errori materiali, rendendo di fatto inutile il ricorso. Di fronte alla rinuncia dell'imputato, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha però specificato che, poiché la causa della carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, quest'ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né di ammende.
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