Un contribuente, dopo aver impugnato un avviso di accertamento fino alla Corte di Cassazione, aderisce a una definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione-quater). La Suprema Corte, pur non potendo dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancanza di prove dirette, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adesione alla sanatoria è vista come una manifestazione inequivocabile della volontà di non proseguire il giudizio, rendendo inutile una decisione nel merito. Le spese processuali sono state interamente compensate tra le parti.
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