Un professionista si oppone a un avviso di addebito per contributi previdenziali e, dopo aver perso in appello, ricorre in Cassazione. Nel frattempo, aderisce alla definizione agevolata (rottamazione-quater), impegnandosi a pagare a rate e a rinunciare al giudizio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo che la scelta della via amministrativa per risolvere il debito rende inutile la prosecuzione del processo, anche se il pagamento non è ancora completato.
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