Un imputato, sottoposto a misura cautelare per reati contro la pubblica amministrazione, ha presentato ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la misura è stata revocata, portando il difensore a rinunciare all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo un importante principio: in questi casi, non essendo la cessazione dell'interesse imputabile al ricorrente, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
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