Un promissario acquirente ha citato in giudizio i promittenti venditori per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, lamentando la mancanza del certificato di abitabilità. La Corte d'Appello ha ritenuto più grave l'inadempimento dell'acquirente, che non si era presentato al rogito, legittimando il recesso dei venditori e la ritenzione della caparra. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che in caso di reciproco inadempimento preliminare, il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle condotte per determinare quale sia stata la causa principale della mancata conclusione del contratto.
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