La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18696/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di lieve entità. L'imputato lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che i numerosi precedenti penali, anche da soli, possono essere un elemento sufficiente a negare il beneficio, rientrando nella valutazione discrezionale del giudice sulla personalità del reo.
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