La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza, a cui era stata negata la messa alla prova. La Corte ha ribadito che, per accedere al beneficio, non basta un programma di trattamento idoneo, ma è necessaria anche una prognosi favorevole sulla futura astensione dal commettere reati. La presenza di precedenti specifici e recidiva, come nel caso di specie, giustifica pienamente una valutazione prognostica sfavorevole e il conseguente diniego della messa alla prova.
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