Una banca si opponeva alla richiesta di pagamento dei soci di una società cancellata d'ufficio dal Registro Imprese. Secondo la banca, il credito, non ancora definitivo al momento della cancellazione, doveva considerarsi rinunciato. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, affermando il principio della **successione dei soci nel credito**. La cancellazione, anche se dovuta a inerzia, non comporta una rinuncia automatica. I diritti della società, anche se oggetto di una causa in corso, si trasferiscono ai soci, che possono legittimamente agire per la riscossione. La banca ha quindi perso la causa e deve pagare.
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