Un cittadino straniero ha presentato ricorso in Cassazione contro il diniego della protezione internazionale da parte del Tribunale. Tuttavia, la procura speciale rilasciata al difensore conteneva unicamente la formula di autentica della firma, senza che l'avvocato attestasse esplicitamente che la data di conferimento fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Per questa materia vige infatti una norma speciale che impone al difensore di certificare sia l'autenticità della sottoscrizione sia la posteriorità della data. La regolare procura speciale per ricorso in cassazione non ammette equipollenti o interpretazioni implicite, determinando l'inammissibilità dell'atto.
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