La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un Lavoratore, condannato per calunnia (Art. 368 c.p.). Il Lavoratore aveva impugnato una sentenza di condanna, ma i suoi motivi di ricorso si basavano su contestazioni di fatto e sulla mera riproposizione di argomenti già esaminati dai giudici precedenti. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo per questioni di diritto. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Continua »