Un Condannato ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza misure alternative alla detenzione, ma la sua richiesta è stata respinta. Il difensore di fiducia del Condannato aveva chiesto di partecipare all'udienza da remoto, ma non ha ricevuto il link necessario, e il Tribunale ha nominato un difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza, stabilendo che l'omessa partecipazione del difensore di fiducia, nonostante la sua richiesta di collegamento telematico, e la sua sostituzione ingiustificata con un difensore d'ufficio, costituiscono una grave nullità per omessa partecipazione del difensore. Questo vizio processuale ha compromesso il diritto di difesa. Il caso tornerà al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione, garantendo la corretta procedura.
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