Alcuni dipendenti non dirigenti dell'Istituto Commercio Estero, assunti prima del 31 dicembre 1995, hanno richiesto l'inclusione di specifiche voci retributive nel calcolo del TFR per il periodo dal 1990 al 2004. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo applicabile il regime dell'indennità di buonuscita anziché quello del trattamento di fine rapporto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che per il personale non dirigente assunto prima di tale data continua ad applicarsi il regime del TFR. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto al trattamento sorge solo alla cessazione del rapporto, respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione poiché i rapporti di lavoro erano ancora in corso. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione delle voci da computare.
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