Un committente ha pagato interamente un'impresa per lavori edili mai ultimati e affetti da difetti. Il committente ha richiesto in giudizio la risoluzione del contratto e, in via subordinata, la riduzione del prezzo nell'appalto per i vizi riscontrati. L'impresa si è difesa sostenendo che l'interruzione dei lavori era giustificata da una variante al progetto richiesta dallo stesso committente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del committente, stabilendo che la speciale tutela della riduzione del prezzo nell'appalto prevista dall'articolo 1668 del Codice Civile si applica esclusivamente quando l'opera è stata interamente completata. Se i lavori sono incompiuti, il committente non può invocare questa specifica garanzia, ma deve agire secondo le regole ordinarie della risoluzione contrattuale per inadempimento. Di conseguenza, il committente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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