Un promissario acquirente firma un contratto preliminare di compravendita immobiliare, subordinato alla concessione di un mutuo. Le promittenti venditrici, tuttavia, trascrivono l'accettazione dell'eredità del loro dante causa solo dopo la scadenza del termine per il rogito, impedendo di fatto alla banca di deliberare il finanziamento. Il promissario acquirente richiede quindi la restituzione della caparra di 5.000 euro. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso delle venditrici, confermando che l'omessa trascrizione tempestiva costituisce violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale. Le venditrici sono condannate a restituire la caparra e a pagare le spese legali, poiché la loro inerzia ha impedito l'avveramento della condizione legata al mutuo.
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