Un'assemblea condominiale approva lavori di impermeabilizzazione che interessano sia le parti comuni sia le 'bocche di lupo', di proprietà esclusiva di un singolo condomino. Quest'ultimo impugna la decisione. La Corte di Cassazione conferma la nullità della delibera condominiale. Il principio sancito è chiaro: l'assemblea non ha il potere di deliberare interventi su beni di proprietà privata, poiché il suo ambito di competenza è limitato alla gestione delle cose comuni. Tale delibera è nulla per 'eccesso di potere', indipendentemente dal fatto che il proprietario fosse consenziente o che la ripartizione delle spese fosse rimandata. La decisione invade una sfera di diritti individuali che l'assemblea non può toccare. Il Condominio perde la causa.
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