La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto aggravato. L'imputato contestava il bilanciamento attenuanti generiche, giudicate equivalenti e non prevalenti sulla recidiva contestata. La Corte ha confermato la decisione, sottolineando che l'art. 69, ultimo comma, del codice penale impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche su determinate forme di recidiva, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
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