Una società utilizzatrice ha fatto causa a una società fornitrice per chiedere il risarcimento dei danni dovuti al mancato utilizzo di un macchinario noleggiato. Il Tribunale di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Forlì, indicato nel contratto come foro convenzionale esclusivo. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso improcedibile perché la ricorrente non ha depositato la prova della comunicazione del provvedimento impugnato, necessaria per verificare il rispetto dei termini di trenta giorni. La Corte ha comunque precisato che, in presenza di un foro convenzionale esclusivo, la parte che eccepisce l'incompetenza non deve contestare gli altri criteri di collegamento previsti dalla legge, poiché l'accordo delle parti esclude automaticamente ogni altro tribunale.
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