La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4140/2025, ha stabilito che l'imposta di consumo sui liquidi da inalazione può essere inclusa nella base imponibile IVA del rivenditore solo se viene provato che tale costo è stato effettivamente trasferito sul consumatore finale. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato l'IVA dovuta da un rivenditore includendo tale imposta, ma aveva solo dimostrato il trasferimento dal fornitore al rivenditore, non dal rivenditore al cliente. La Corte ha quindi cassato la sentenza precedente, sottolineando che senza la prova della traslazione finale, l'imposta di consumo non concorre a formare la base imponibile IVA.
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