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Banca Negoziatrice

39 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

La banca che riceve l'assegno per l'incasso e lo paga.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Banca paga assegno non trasferibile: chi risponde del danno?
Un'Azienda Assicuratrice ha spedito un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria. Una Banca ha pagato l'assegno a un soggetto non legittimato. I giudici di primo e secondo grado hanno condannato la Banca al risarcimento, ritenendo la sua responsabilità oggettiva o per scarsa diligenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che la Banca può dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza professionale. Inoltre, ha riconosciuto che l'invio di un assegno non trasferibile per posta ordinaria configura un concorso di colpa del mittente. La sentenza è stata cassata e rinviata al Tribunale per un nuovo esame, tenendo conto della responsabilità banca assegno non trasferibile e del comportamento del mittente.
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Assegno non trasferibile: la colpa è anche di chi lo spedisce per posta ordinaria?
Un'assicurazione (L'Assicurazione) emise un assegno non trasferibile e lo spedì per posta ordinaria. Un soggetto non autorizzato lo incassò presso il servizio postale (Il Servizio Postale), che agiva come banca negoziatrice. I giudici di merito condannarono Il Servizio Postale per aver pagato a persona diversa dal beneficiario, ritenendo irrilevante la spedizione per posta ordinaria. La Cassazione ha cassato la sentenza. Ha stabilito che Il Servizio Postale può dimostrare di aver agito con diligenza. Inoltre, la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può configurare un concorso di colpa del mittente, esponendolo a un rischio maggiore.
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Assegno non trasferibile: colpa del Servizio Postale o del Mittente?
L'Azienda Assicurativa ha citato in giudizio il Servizio Postale per il pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato. I giudici di merito avevano ritenuto il Servizio Postale responsabile per non aver accertato l'identità. La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso del Servizio Postale, ha ribadito la responsabilità della banca negoziatrice per l'assegno non trasferibile pagato erroneamente. Tuttavia, ha anche stabilito che la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può configurare un concorso di colpa del mittente, esponendolo a un rischio superiore. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per valutare questo aspetto.
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Assegno smarrito: il concorso di colpa spedizione assegno del mittente
Un'Azienda Assicurativa ha spedito un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria. Un soggetto non legittimato ha sottratto e incassato l'assegno. Il Tribunale ha inizialmente condannato l'Azienda Postale per non aver identificato correttamente il presentatore. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria configura un **concorso di colpa spedizione assegno** da parte del mittente. Questa condotta espone il mittente a un rischio elevato. La Corte ha anche chiarito i parametri di diligenza che la banca negoziatrice deve osservare. La sentenza è stata cassata e rinviata al Tribunale per una nuova valutazione.
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Assegno non trasferibile alterato: la banca non paga se invisibile
L'Assicurazione ha citato la Banca Negoziatrice chiedendo il risarcimento per l'incasso indebito di quattro titoli. Secondo l'accusa, la banca avrebbe pagato un assegno non trasferibile alterato a soggetti non legittimati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Assicurazione. I giudici hanno stabilito che la Banca Negoziatrice ha operato con la corretta diligenza professionale. L'alterazione dei titoli non era visibile ad occhio nudo né rilevabile con i normali controlli di sportello. La banca ha inoltre identificato regolarmente il portatore richiedendo carta di identità e codice fiscale validi. La Suprema Corte ha confermato che le spese processuali sostenute dalla Banca Trattaria, chiamata in causa come terza, restano a carico dell'Assicurazione soccombente.
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Assegno non trasferibile per posta: il concorso di colpa del mittente
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una Compagnia Assicurativa che aveva spedito assegni non trasferibili tramite posta ordinaria. Un truffatore ha intercettato gli assegni e li ha incassati aprendo conti falsi presso l'Ente Postale. La Compagnia Assicurativa ha chiesto il risarcimento all'Ente Postale per la mancata corretta identificazione. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti, riconoscendo il concorso di colpa spedizione assegno da parte della Compagnia Assicurativa. Spedire un assegno per posta ordinaria, anche se non trasferibile, espone a un rischio eccessivo e contribuisce al danno. L'Ente Postale è responsabile per l'identificazione, ma la Compagnia Assicurativa ha contribuito al rischio.
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Spedizione assegno per posta ordinaria: c’è concorso di colpa
Una Compagnia di Assicurazioni ha inviato un assegno non trasferibile a un destinatario tramite posta semplice. Un soggetto sconosciuto ha intercettato il titolo e lo ha incassato presso una Banca Negoziatrice falsificando l'identità del beneficiario. L'Assicurazione ha dovuto ripagare il vero avente diritto e ha citato in giudizio la Banca per ottenere il rimborso integrale. Il Tribunale aveva inizialmente attribuito il cento per cento della colpa all'istituto bancario per difetto di identificazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Banca, stabilendo che la spedizione assegno per posta ordinaria costituisce un chiaro concorso di colpa del mittente ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, poiché espone il titolo a un rischio di furto ampiamente prevedibile.
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Assegno non trasferibile rubato: la Responsabilità tra mittente e banca
Un'Assicurazione ha inviato un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria. L'assegno è stato rubato e incassato da un soggetto non autorizzato presso un Servizio Postale. L'Assicurazione ha chiesto al Servizio Postale la restituzione della somma. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il Servizio Postale non era responsabile per l'incasso illegittimo, avendo identificato il presentatore con documenti validi. La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile configura un concorso di colpa del mittente, che si assume il rischio. Questo chiarisce la Responsabilità assegno non trasferibile in caso di smarrimento.
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Incasso assegno non trasferibile: la banca risponde solo per colpa
Una compagnia assicurativa ha inviato un assegno tramite posta ordinaria. Un terzo soggetto non autorizzato ha sottratto il titolo e lo ha presentato all'incasso presso un intermediario finanziario utilizzando documenti falsi non palesemente alterati. La compagnia ha quindi citato l'intermediario per ottenere la restituzione della somma. I giudici di legittimità hanno chiarito le regole in materia di incasso assegno non trasferibile: la banca negoziatrice risponde solo se agisce con colpa e non ha l'obbligo di compiere indagini anagrafiche straordinarie in assenza di alterazioni visibili. Inoltre, la spedizione del titolo mediante posta ordinaria costituisce un comportamento imprudente del mittente, che integra un evidente concorso di colpa nel danno finale.
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Spedizione ordinaria di assegno non trasferibile: c’è colpa
Una compagnia assicurativa ha inviato tramite posta ordinaria un assegno non trasferibile di 36.000 euro per liquidare un indennizzo. Un soggetto non legittimato ha sottratto il titolo e lo ha incassato presso un intermediario. Nei primi gradi di giudizio, l'ente negoziatore è stato condannato a risarcire l'intero importo sulla base di una responsabilità oggettiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione accogliendo il ricorso dell'intermediario. I giudici hanno chiarito che l'ente risponde solo per colpa professionale e ha facoltà di provare la propria diligenza nell'identificazione del cliente. Inoltre, la scelta imprudente della società di spedire l'assegno per posta ordinaria, anziché con mezzi tracciabili, integra un evidente concorso di colpa che riduce o esclude il risarcimento.
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Assegno non trasferibile e spedizione postale: concorso di colpa
Una società emittente ha spedito per posta ordinaria un assegno non trasferibile a favore di un cliente. Alcuni malintenzionati hanno sottratto il titolo e lo hanno incassato presso un istituto negoziatore, identificandosi con un solo documento d'identità. La società emittente ha chiesto il risarcimento del danno all'istituto intermediario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria costituisce un concorso di colpa della società mittente, poiché la espone a rischi evitabili. Inoltre, l'istituto intermediario non è tenuto a richiedere un secondo documento con foto, poiché le circolari di settore sono semplici raccomandazioni e non norme imperative. La Corte ha quindi annullato la decisione di merito.
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Assegno Non Trasferibile: Banche Esenti da Responsabilità?
Un'Assicurazione ha citato in giudizio due banche, accusandole di aver pagato erroneamente un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato. L'Assicurazione chiedeva il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità bancaria assegno non trasferibile per negligenza nell'identificazione del beneficiario e nella verifica di eventuali contraffazioni. I giudici di merito hanno escluso la responsabilità delle banche, ritenendo che il pagamento fosse avvenuto a favore del legittimo intestatario e che le banche avessero agito con la dovuta diligenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Assicurazione e ribadendo che la clausola 'per conoscenza e garanzia' non equivale a una girata e che le banche avevano adempiuto ai loro obblighi.
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Assegno di traenza non trasferibile: responsabilità e rischi
Una banca ha emesso diversi titoli per conto di un ente pubblico, spedendoli ai destinatari tramite posta ordinaria. Alcuni malintenzionati hanno intercettato i titoli e li hanno incassati presso un altro intermediario bancario. Quest'ultimo ha pagato le somme dopo aver identificato i clienti tramite regolare carta d'identità. La banca emittente ha chiesto il risarcimento dei danni all'intermediario che ha incassato i titoli. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'identificazione effettuata tramite un documento valido senza falsità evidenti integra la corretta diligenza professionale. Inoltre, la spedizione di un assegno di traenza non trasferibile per posta ordinaria costituisce un concorso di colpa del mittente, poiché espone il titolo al rischio prevedibile di sottrazione.
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Assegno Intrasferibile: Spedizione e Concorso di Colpa nel Danno
Un'assicurazione ha spedito un assegno intrasferibile di ingente valore tramite posta ordinaria. L'assegno è stato sottratto e incassato da un soggetto non legittimato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello, che aveva riconosciuto un concorso di colpa tra il servizio postale (per il pagamento errato) e l'assicurazione stessa (per aver spedito l'assegno via posta ordinaria, modalità considerata imprudente). Spedire un assegno intrasferibile in modo non sicuro espone il mittente a un rischio che contribuisce al danno. Il ricorso dell'assicurazione è stato rigettato, con conferma della ripartizione delle responsabilità e condanna alle spese.
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Pagamento assegno non trasferibile: il danno non richiede un nuovo esborso
Una Compagnia Assicuratrice ha emesso assegni non trasferibili. Un soggetto terzo ha incassato questi assegni grazie a una contraffazione. La Compagnia ha chiesto il rimborso al Servizio Postale, che aveva pagato i titoli. I giudici precedenti hanno negato il risarcimento, sostenendo che la Compagnia non aveva provato di aver pagato nuovamente i legittimi beneficiari. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che il danno per il Pagamento assegno non trasferibile al non legittimato si manifesta con la semplice perdita dell'importo, senza necessità di un nuovo pagamento. La Corte ha rinviato il caso per valutare la diligenza del Servizio Postale.
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Assegno non trasferibile: responsabilità banca e concorso di colpa
Un'assicurazione ha emesso un assegno non trasferibile, spedendolo con posta ordinaria. Un impostore lo ha incassato presso un ufficio postale usando un documento falso, aprendo un conto per depositare la somma. L'assicurazione ha citato in giudizio l'ufficio postale per la `Responsabilità banca assegno`. Il Tribunale ha inizialmente escluso la responsabilità, ma la Corte d'Appello l'ha riconosciuta. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'ufficio postale. Ha chiarito che la diligenza della banca si limita alla verifica di un documento d'identità valido e non alterato, senza obblighi di indagine su circostanze 'extracartolari'. Ha anche evidenziato l'omissione della valutazione del concorso di colpa dell'assicurazione per la spedizione non assicurata. La sentenza d'Appello è stata cassata e rinviata.
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Assegno non trasferibile: responsabilità condivisa tra banca e mittente
Un'Azienda Assicurativa ha emesso un assegno non trasferibile, destinato a un beneficiario specifico. Un'Azienda Postale, agendo come banca negoziatrice, ha pagato l'assegno a una persona diversa dal legittimo intestatario. L'Azienda Assicurativa ha chiesto il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno condannato l'Azienda Postale. La Cassazione ha cassato la sentenza. Ha stabilito che la banca negoziatrice può dimostrare la propria diligenza e che l'invio dell'assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può configurare un concorso di colpa del mittente. La causa torna in appello per una nuova valutazione.
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Incasso assegno non trasferibile: la diligenza della banca
Una compagnia assicurativa ha chiesto il risarcimento dei danni a un istituto di credito per l'incasso assegno non trasferibile effettuato da un soggetto frodatore. Il truffatore si era presentato allo sportello fornendo documenti falsi ma apparentemente regolari per incassare la somma. La Corte di Cassazione ha confermato che l'istituto di credito non risponde del danno se ha agito con la diligenza professionale richiesta. La banca ha identificato il cliente con patente e codice fiscale privi di segni di falsità rilevabili a prima vista e ha controllato che il titolo non risultasse rubato. I giudici hanno stabilito che l'istituto non è tenuto a svolgere accertamenti complessi presso i Comuni o richiedere un secondo documento. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento formulata dall'assicurazione è stata definitivamente respinta.
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Pagamento di assegno contraffatto: la banca non è sempre colpevole
Una compagnia assicurativa emetteva un assegno non trasferibile a favore di un cliente per risarcire un sinistro. Un soggetto terzo alterava il nome del beneficiario e incassava il titolo presso un istituto di credito. La compagnia citava in giudizio la banca per ottenere il rimborso della somma, sostenendo che l'istituto avesse operato con negligenza nel pagamento di assegno contraffatto. I giudici di merito respingevano la richiesta, accertando che l'alterazione non risultava visibile a occhio nudo e che la banca aveva rispettato i consueti controlli di identificazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia assicurativa, confermando che la responsabilità della banca negoziatrice sussiste solo se la contraffazione è rilevabile secondo la diligenza ordinaria del bancario medio.
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Responsabilità della banca negoziatrice: il caso dell’assegno falso
Gli Eredi del Risparmiatore hanno agito contro la Banca Negoziatrice e la Banca Trattaria per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'incasso di un assegno di 120.000 euro visibilmente alterato da un consulente finanziario infedele. La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità degli istituti di credito per mancanza dell'assegno in originale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la responsabilità della banca negoziatrice ha natura contrattuale da contatto sociale. Di conseguenza, spetta alla banca, e non al cliente, dimostrare di aver agito con la massima diligenza professionale e che l'alterazione del titolo non fosse rilevabile a prima vista (ictu oculi). La sentenza è stata cassata con rinvio.
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