Una società, agendo per conto di un fallimento, ha utilizzato l'azione di revocatoria fallimentare rimesse bancarie per recuperare oltre 4 milioni di euro versati a una Banca prima della dichiarazione di fallimento. La Banca si è difesa sostenendo che alcune operazioni erano 'partite bilanciate', cioè versamenti finalizzati a specifici pagamenti e non a ridurre il debito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Banca, stabilendo che per escludere la revoca è necessaria una prova rigorosa del collegamento funzionale tra versamento e prelievo. In assenza di tale prova, che spetta alla banca fornire, i versamenti si considerano pagamenti di debiti e sono quindi revocabili. La decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la prova insufficiente, è stata confermata.
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