Un'azienda edile, prima di fallire, vende un immobile a un'altra società, che lo rivende subito a una terza impresa. Il Curatore del Fallimento esercita l'azione revocatoria fallimentare per annullare le vendite. Il Tribunale accoglie la domanda. La prima società acquirente propone appello, sostenendo che l'immobile era gravato da ipoteca e che mancava il danno per i creditori. La Corte d'Appello accoglie questa tesi. La Cassazione, tuttavia, ribalta la decisione: poiché la seconda vendita era ormai definitivamente annullata (passata in giudicato), la prima società acquirente non aveva più alcun interesse concreto a impugnare la decisione. L'appello viene quindi dichiarato inammissibile, confermando l'efficacia dell'azione revocatoria fallimentare a favore della procedura concorsuale.
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