Un condomino si è opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di oltre settemila euro di spese, sostenendo che l'amministratore non potesse agire per le spese straordinarie senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il potere dell'amministratore di avviare il recupero crediti condominiali è generale. Ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l'amministratore ha il dovere di agire contro i morosi e non necessita di alcuna autorizzazione assembleare preventiva, anche se il credito riguarda spese di manutenzione straordinaria. Vince quindi il condominio, che ha diritto a riscuotere le somme dovute.
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