La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31059/2023, ha riaffermato un principio cruciale nella compravendita immobiliare. Un promissario acquirente aveva citato in giudizio il promittente venditore per ottenere il trasferimento di un immobile, effettuando la trascrizione della domanda giudiziale. Successivamente, il venditore alienava lo stesso bene a terzi. La Cassazione ha stabilito che la vendita successiva è inefficace nei confronti del primo acquirente, in virtù dell'effetto prenotativo della trascrizione, che prevale su atti trascritti posteriormente. La decisione della Corte d'Appello, che aveva negato il trasferimento, è stata quindi cassata con rinvio.
Continua »