La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31822/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di notifica di atti impositivi. Se il destinatario è temporaneamente assente, l'ente impositore deve provare in giudizio non solo l'invio, ma anche l'avvenuta ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) tramite la produzione del relativo avviso di ricevimento. La sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a perfezionare la notifica atto impositivo. Nel caso di specie, il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è stato respinto proprio per la mancata produzione di tale prova.
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