Un agente di polizia municipale ha agito contro il Comune per ottenere il pagamento del lavoro festivo. Il Comune ha eccepito la prescrizione del diritto. La controversia è giunta in Cassazione sulla validità, ai fini dell'interruzione prescrizione, di una lettera di messa in mora la cui copia prodotta in giudizio era priva di firma. La Corte di Cassazione ha stabilito che la produzione in giudizio della copia della lettera, unitamente all'avviso di ricevimento della raccomandata, crea una presunzione di corrispondenza con l'originale ricevuto, sufficiente a interrompere la prescrizione, salvo prova contraria a carico del destinatario.
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