Un contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione per l'imposta di registro emesso in seguito alla risoluzione consensuale di un contratto preliminare. Nei successivi gradi di giudizio, l'appello del contribuente è stato dichiarato inammissibile perché, per dimostrare la tempestività della notifica dell'appello tributario, egli ha depositato l'avviso di ricevimento anziché la ricevuta di spedizione della raccomandata, senza che vi fosse un timbro postale a certificarne la data di invio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che il deposito del solo avviso di ricevimento non prova la tempestività della spedizione, a meno che non vi sia un'attestazione ufficiale dell'ufficio postale o la prova che la consegna sia avvenuta prima della scadenza dei termini. Di conseguenza, il contribuente perde definitivamente la causa.
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