Una società consortile è stata accusata di frode IVA tramite operazioni soggettivamente inesistenti. Il meccanismo prevedeva l'utilizzo di cooperative fittizie per fatturare servizi di logistica, permettendo alla consortile di detrarre indebitamente l'imposta. La Cassazione ha confermato l'esistenza della frode, basata su intercettazioni e prove di un'unica regia gestionale. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso sulle sanzioni. Ha stabilito che la recidiva tributaria può essere applicata solo se la violazione precedente è stata accertata in modo definitivo e non solo contestata. Inoltre, ha riconosciuto la possibilità di ridurre le sanzioni se sproporzionate rispetto al tributo, applicando retroattivamente il principio del favor rei.
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