Un'azienda impugna un avviso di accertamento. In corso di causa, il Comune emette un secondo atto che, pur riducendo l'importo totale, modifica la categoria di alcuni immobili applicando tariffe più alte. La Cassazione stabilisce un principio fondamentale: non basta guardare all'importo finale. Se la rettifica introduce elementi nuovi e peggiorativi, si tratta di un nuovo avviso di accertamento in autotutela, che il contribuente ha pieno diritto di impugnare autonomamente. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente che negava questo diritto, affermando che la sostanza della pretesa, non solo il suo importo, determina l'impugnabilità dell'atto.
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