La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1284/2026, ha stabilito un importante principio in materia di autotutela fiscale. L'Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare un avviso di accertamento errato e sostituirlo con uno nuovo, anche se peggiorativo per il contribuente (in malam partem), senza la necessità di addurre 'fatti nuovi'. Questa facoltà, esercitabile entro i termini di decadenza, si fonda su principi costituzionali che garantiscono la corretta esazione dei tributi. Il caso riguardava un contribuente, socio accomandante di una società, al quale era stata contestata l'indeducibilità di perdite e l'errato calcolo delle sanzioni. La Corte ha rigettato il suo ricorso, confermando la piena validità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate.
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