Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo basato su quarantadue atti, contestando la regolarità della notifica cartelle esattoriali, la prescrizione dei crediti e la carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la prova del perfezionamento della notifica è assolta con la produzione della relata o dell'avviso di ricevimento, senza necessità di esibire l'atto originale, e che il disconoscimento delle copie prodotte in giudizio deve essere sempre specifico e circostanziato.
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