Un'azienda ha citato in giudizio la propria partner commerciale chiedendo il risarcimento dei danni per l'interruzione ingiustificata delle trattative dirette all'apertura di un punto vendita. La società danneggiata aveva già sostenuto ingenti spese per l'allestimento dei locali, l'acquisto di arredi, impianti di videosorveglianza e dotazioni informatiche, confidando nella conclusione del contratto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società fornitrice, confermando la sua responsabilità precontrattuale. La Suprema Corte ha ribadito che chi interrompe ingiustificatamente le trattative deve risarcire integralmente il danno emergente sofferto dalla parte incolpevole. Tale danno comprende tutte le spese documentate sostenute durante le trattative. La società recedente è stata quindi condannata al pagamento del risarcimento e delle spese legali.
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