La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità di un'istanza di ricusazione del giudice a causa di un errore formale cruciale: la mancata allegazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole. Il caso riguardava due imputati per autoriciclaggio che contestavano la parzialità dei giudici, i quali si erano già espressi in una fase cautelare. La sentenza sottolinea il rigore formale della procedura di ricusazione, evidenziando che gli errori procedurali, come l'omessa o errata produzione di documenti, non possono essere sanati d'ufficio e portano al rigetto dell'istanza senza esame nel merito.
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