Il Pensionato, un giornalista professionista, ha contestato le trattenute effettuate dall'Ente Previdenziale sulla sua pensione a partire dal 2016. L'ente applicava un divieto assoluto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, previsto dal proprio regolamento interno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che all'ente previdenziale dei giornalisti, in quanto gestore di una previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti (INPS). Di conseguenza, il divieto regolamentare interno deve essere disapplicato.
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