Un Comune vende un immobile a una ONLUS, la quale stipula un contratto a favore di terzo indicando come beneficiaria una società di leasing finanziario. Le parti applicano l'Imposta di registro agevolata in misura fissa, facendo leva sulla natura di ONLUS dell'acquirente originario. L'Agenzia delle Entrate richiede invece l'imposta proporzionale, ritenendo che il vero acquirente sia la società di leasing. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso delle parti, stabilendo che, nel contratto a favore di terzo, i requisiti per le agevolazioni fiscali devono essere valutati in capo al terzo beneficiario e non allo stipulante. Di conseguenza, non spettando al terzo la qualifica di ONLUS, l'operazione sconta l'imposta ordinaria.
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