Un Comune ha chiesto allo Stato il pagamento di differenze sui trasferimenti erariali compensativi dovuti per il minor gettito ICI, causato dall'autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili commerciali (categoria D). Lo Stato aveva ridotto i fondi applicando un calcolo restrittivo. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per verificare il superamento delle soglie minime di legge, non si deve tenere conto delle perdite già compensate e consolidate negli anni precedenti. Tuttavia, nel calcolo del minor gettito annuo, vanno inclusi anche i mancati introiti degli anni passati che non avevano dato diritto ad alcun indennizzo perché sotto la soglia di rilevanza. La sentenza d'appello è stata quindi annullata con rinvio per ricalcolare le somme spettanti.
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