Un cittadino straniero ha proposto ricorso contro il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale relativo al mandato difensivo. La legge richiede infatti che la procura speciale per cassazione contenga la certificazione espressa, da parte dell'avvocato, che la data di rilascio sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il difensore si era limitato ad autenticare la firma del cliente apponendo la dicitura "Per autentica", senza attestare specificamente che il conferimento fosse avvenuto in data successiva alla notifica della decisione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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