Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per imposta di registro legata ad atti giudiziari di esecuzioni mobiliari. La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione quale atto presupposto della cartella esattoriale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello, evidenziando che la contribuente conosceva i procedimenti e non aveva tempestivamente contestato la ritualita della notificazione, limitandosi a richiedere verifiche sui versamenti del terzo pignorato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado, dichiarando il ricorso inammissibile e infondato. I giudici hanno chiarito che, in assenza di una specifica impugnazione delle motivazioni del giudice d'appello e non essendo stata formalmente smentita la ricezione dell'atto prodromico, la cartella esattoriale resta pienamente valida ed efficace. La contribuente e stata inoltre condannata al versamento del doppio contributo unificato.
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