La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'azienda ospedaliera contro un dirigente medico relativo ai compensi per l'attività intramoenia. L'azienda sosteneva che l'emissione di fatture fosse prova sufficiente dell'avvenuto incasso da parte del medico, richiedendone la restituzione. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la fattura, senza una relativa quietanza, non dimostra il pagamento effettivo. La decisione ribadisce che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e che, in presenza di una doppia conforme, non è possibile sollecitare una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
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