La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi presentati erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito la correttezza della decisione dei giudici di merito nel negare le attenuanti, sottolineando l'ampia discrezionalità del giudice su questo punto. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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