Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso generico, privo di specifiche contestazioni alla sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e dettagliati, che non si limitino a una mera riproposizione di lamentele già esaminate, ma che dialoghino criticamente con la motivazione del giudice precedente. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un’imputata per il reato di tentato furto, ai sensi degli articoli 56 e 624 del codice penale. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata interamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata, non rassegnata alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sia quella del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) sia le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella natura del ricorso stesso. I giudici hanno qualificato i motivi presentati come un ricorso generico e indeterminato, poiché non rispettavano i requisiti di specificità imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’impugnazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma un mezzo per criticare specifici punti della decisione precedente.
Le Motivazioni
Secondo la Corte, l’imputata si è limitata a formulare censure astratte, senza indicare gli elementi concreti che avrebbero dovuto giustificare una diversa decisione. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta e coerente, il ricorso non ha saputo individuare i passaggi errati o le lacune argomentative. In sostanza, non è stato spiegato perché la valutazione dei giudici di merito sulla non applicabilità dell’art. 131-bis o sul diniego delle attenuanti fosse sbagliata.
Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo di legittimità. Il giudice dell’impugnazione, infatti, non può ricercare autonomamente le ragioni a sostegno del ricorrente, ma deve poterle evincere chiaramente dall’atto presentato. Quando ciò non avviene, come nel caso di specie, l’unica conseguenza possibile è la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice. È indispensabile costruire un atto che sia una critica puntuale, ragionata e supportata da elementi specifici, capace di evidenziare le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione. Un ricorso generico non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., gli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle censure contro la sentenza impugnata, impedendo così alla Corte di Cassazione di valutare nel merito le contestazioni.
Cosa chiedeva l’imputata con il suo ricorso?
L’imputata chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni, come quella del danno di speciale tenuità, e delle attenuanti generiche (art. 62 n. 4 e 62-bis c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.