Un individuo sottoposto a misura cautelare si è allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione per un considerevole lasso di tempo, per poi farvi rientro spontaneamente. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di evasione, escludendo la particolare tenuità del fatto e negando le attenuanti generiche, pur riconoscendo la specifica attenuante prevista per la costituzione spontanea. L'imputato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'assenza di dolo e chiedendo una riduzione di pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi addotti per l'allontanamento erano privi di prova e la lunga assenza impedisce qualsiasi riconoscimento di tenuità. Il rientro volontario non dimostra un effettivo pentimento generale. Il ricorrente deve quindi pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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