Due individui condannati per furto in abitazione hanno impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione. I condannati contestavano la validità dei filmati utilizzati come prova, sostenendone la natura anonima e il difetto di autenticità. Inoltre, lamentavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici supremi hanno respinto le tesi difensive, confermando che le immagini video riproducono un evento storico oggettivo e costituiscono una prova documentale pienamente legittima, non assimilabile a una dichiarazione anonima. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, confermando definitivamente le condanne penali e imponendo il pagamento delle spese legali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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